IL FUTURO DELLA GIUSTIZIA CIVILE: LE UDIENZE IN VIA TELEMATICA E LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

La Legge di conversione del Decreto Rilancio (n. 77/2020) ha stabilito che, per la giustizia civile, le udienze proseguiranno in modalità “da remoto” sino al 31 ottobre 2020.
L’andamento dell’attività giudiziaria continua, dunque, ad essere fortemente influenzato dall’emergenza Covid e le novità più recenti confermano i condizionamenti imposti nella fase di lockdown.
Innanzitutto, nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori viene ammesso lo svolgimento mediante deposito telematico di note scritte. Tale modalità deve essere disposta dal giudice con un provvedimento da notificarsi alle parti almeno 30 giorni prima dell’udienza, assegnando poi un termine (sino a 5 giorni prima dell’udienza) per il loro deposito.
È evidente che, in questo modo, lo svolgimento dell’attività processuale risulterà “snellito”, ma non altrettanto potrà dirsi per il lavoro delle cancellerie, incaricate di inviare le dovute comunicazioni di avvenuto deposito agli avvocati delle parti.
Entro 5 giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti potrà presentare un’istanza di trattazione orale e, nei 5 giorni successivi, il giudice provvede su tale istanza.
Vi è, quindi, una prima modalità di trattazione disposta dal giudice e una seconda attivata su iniziativa dei difensori con il deposito di un’istanza specifica per la trattazione orale.
Ancora: è altresì prevista la possibilità di partecipare alle udienze “da remoto” su richiesta dei difensori. La relativa istanza andrà depositata almeno 15 giorni prima e sarà il giudice, almeno 5 giorni prima dell’udienza, a disporre la comunicazione dell’orario e delle modalità del collegamento.
Per ciò che concerne le concrete modalità di svolgimento delle udienze, si utilizzeranno i collegamenti audiovisivi a distanza già individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (e quindi, al momento, Microsoft Teams e Skype for business).
È interessante notare come non venga specificato da quale luogo debba collegarsi il giudice; si stabilisce unicamente che l’udienza debba svolgersi con modalità idonee a garantire il contraddittorio tra le parti. Inoltre, nel verbale dovrà darsi atto delle modalità di accertamento dell’identità dei soggetti collegati.
Infine, sempre con il consenso delle parti – si noti come l’aspetto “volontaristico” costituisca il “fil rouge” di questa normativa – il giudice potrà disporre la trattazione a distanza qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e degli ausiliari del giudice. In tal caso, però, il giudice dovrà essere presente nell’ufficio giudiziario.
In ogni caso, si tratta di una disciplina transitoria, considerata sperimentale e sostitutiva di quanto previsto nel d.l. Cura Italia n. 18/2020 (applicato sino al 31 luglio).

Resta invece aperto il dibattito in tema di sospensione dei termini processuali, nonché in ordine alla possibilità di cumulare la sospensione straordinaria prevista dal d.l. “Cura Italia” (termini sospesi dal 9 marzo all’11 maggio: 64 giorni) con la sospensione feriale (dal 1 agosto fino al 31 agosto).
Mancano attualmente disposizioni normative o interpretative utili a comprendere se tali termini vadano cumulati oppure conteggiati una volta sola.
A placare i suddetti dubbi è intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, n. 10252/2020), la quale, pur disciplinando una causa di natura tributaria, esprime un principio che si ritiene possa trovare applicazione in tutta la materia civilistica.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte afferma che il termine processuale non debba ritenersi ulteriormente prorogato in ragione del periodo di sospensione feriale, in quanto detto periodo si considera interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale dal d.l. n. 98/2011.
Nel motivare questa decisione – e richiamando altri precedenti in materia – la Corte di Cassazione ha ribadito che il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione – in assenza di espressa contraria decisione – perché debba essere calcolato in aggiunta alla stessa.
Senonché, nella medesima pronuncia si precisa che la scadenza del termine sia da ritenersi invece prorogata in ragione del periodo di sospensione feriale, laddove successivo alla cessazione della sospensione stabilita dal decreto.
Per semplificare, applicando analogicamente detta decisione alla situazione di emergenza Covid, si potrebbe ricavare che la sospensione straordinaria dei termini prevista dal “Cura Italia” possa cumularsi sia con la sospensione feriale 2020 che, nel caso in cui i termini debbano essere calcolati a ritroso, addirittura con la sospensione feriale del 2019, in quanto riferite a periodi temporali diversi. Pertanto, dovremmo concludere che l’uno non potrà mai assorbire l’altro, bensì andranno “sommati”.
Difficile prevedere quali saranno le sorti del processo civile dal mese di novembre a seguire. In ogni caso, si auspica che l’emergenza Covid, seppur disastrosa sotto molti aspetti, possa rappresentare un impulso alla semplificazione di alcune sue fasi.